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sfratto finita locazione prima scadenza

Il locatore di immobile destinato ad uso abitativo che intenda esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 1 e 2 legge n. 431 del 1998, ha l’onere, a pena di nullità, di specificare analiticamente, nella comunicazione da inviare al conduttore, il motivo, fra quelli tassativamente elencati nel primo comma, sul quale la disdetta è fondata, al fine di consentire la verifica preventiva della serietà e della pratica realizzabilità dell’intento dichiarato, nonché il controllo successivo circa l’effettiva destinazione dell’immobile agli usi indicati, stante la sanzione del ripristino contrattuale o del risarcimento del danno, di cui al successivo comma 5. È inammissibile un cambiamento successivo, ovvero una integrazione del motivo della disdetta nel corso del giudizio, giacché la comunicazione da inviare al conduttore, pur essendo di natura negoziale e pur avendo l’effetto sostanziale di far cessare la locazione, configura una condizione di procedibilità della domanda di rilascio; ne consegue, ancora, che la comunicazione di disdetta deve sempre precedere l’introduzione della causa, e che il ricorso introduttivo del giudizio di rilascio, ex art. 30 l. n. 392 del 1978, deve fondarsi sulla medesima situazione prospettata nella disdetta, rimanendo inapplicabile nel relativo giudizio pure la facoltà processuale di modificare la domanda.