Con Cassazione Civile Ordinanza Sez. 6 Num. 18667 Anno 2022 data pubblicazione: 09/06/2022 è stato ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il conduttore che esegue a sue spese sull’immobile locato interventi che spettano al locatore soddisfa gli oneri probatori su di lui gravanti, dimostrando la necessità delle riparazioni per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l’uso pattuito, di avere avvisato il locatore ovvero la sua inerzia rispetto alla sollecitazione all’adempimento di un obbligo di fare; spetta, pertanto, alla locatrice fornire la prova del fatto estintivo, cioè il pagamento dei lavori eseguiti; l’art. 2697 c.c. pone a carico dell’attore l’onere di fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto: tale onere era stato soddisfatto dimostrando l’avvenuta esecuzione dei lavori, la loro necessità, la loro quantificazione, toccava alla convenuta dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria, cioè l’onere di provare che con la riduzione del canone aveva estinto il credito vantato dalla conduttrice
Aprile 16, 2026