Lo studio legale Loreto dell'avv.Vincenzo Loreto con sede in Napoli - Mergellina alla Via Giordano Bruno n°169 tel. 081683550 mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e patrocinio dinanzi la Corte Suprema di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori si occupa di tutte le controversie in materia di diritto del lavoro e tra queste di quella del recupero del trattamento di fine rapporto (tfr). Ai sensi dell'art. 2120 codice civile che disciplina
il trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Il TFR compete al lavoratore in ogni caso ossia per ogni tipologia di rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato,a tempo parziale, con contratto di apprendistato; per tutte le categoria di dipendenti; indipendentemente dalla causale della cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni,risoluzione consensuale e licenziamento di ogni tipo); per cessazione durante il periodo di prova. Lo studio legale Loreto si occupa di tutte le procedure per ottenere il t.f.r. dal Fondo di Garanzia INPS in caso di datore di lavoro insolvente ed assoggettato a procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria,concordato preventivo o nei casi in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) tra le prestazioni a sostegno del reddito annovera le domande per il Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 legge n. 297/1982. Lo studio legale Loreto è abilitato all'invio telematico delle domande per il pagamento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità non corrisposte all'INPS.Sono da ricomprendere nel calcolo degli emolumenti utili ai fini del calcolo del t.f.r. il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie, nonchè le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore (Cass. n.16129/2002, n.8496/2000). Il t.f.r. si prescrive in 5 anni (art.2948 comma 5 c.c.). Per tutte le controversie di lavoro e per ricevere il t.f.r. dal Fondo di Garanzia INPS rivolgersi allo studio legale Loreto dell'avv. Vincenzo Loreto.