Quando il locatore richiede sin dall’atto di intimazione, e dunque ai sensi e per gli effetti dell’art. 664 c.p.c., la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all’esecuzione dello sfratto, tale richiesta di ingiunzione rimane necessariamente correlata alla pronuncia della convalida dello sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore. Il presupposto per l’accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere, avanzata congiuntamente all’intimazione di sfratto per morosità, è costituito perciò dalla ordinanza di convalida dello stesso sfratto, e non può, quindi, essere alternativamente rappresentato dall’ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni dell’intimato. Nel caso di opposizione del conduttore e di conseguente mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., l’originaria domanda di ingiunzione per i canoni, mancando il presupposto di accoglibilità costituito dalla convalida, si tramuta autonomamente in una domanda di condanna, sicché il diritto alla corresponsione di quella somma potrà essere riconosciuto nella sentenza resa all’esito della fase a cognizione piena. Quando vi è l’opposizione dell’intimato, ed eventualmente anche concessa l’ordinanza di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c., il locatore, che avesse già proposto, in uno all’intimazione di sfratto, la domanda di ingiunzione, non può ammissibilmente formulare un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo volto a conseguire in separato giudizio il pagamento degli stessi canoni già oggetto di sfratto per morosità; la facoltà di instaurare un giudizio separato per il pagamento dei canoni, prevista dall’art. 669 c.p.c., è invero subordinata dalla medesima norma alla mancata richiesta di quei medesimi canoni nelle forme di cui agli artt. 658 e 664 c.p.c..
L’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, una volta preclusa l’opposizione ex art. 668 c.p.c., acquista efficacia di cosa giudicata in senso sostanziale sulla pregressa esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato, sull’intervento di una causa di risoluzione del contratto di locazione, sulla misura del canone dovuto e sull’inadempimento attribuito al conduttore, sulla inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi rispetto all’obbligo di pagamento del canone; seppure si tratti di fatti non dedotti, ma deducibili dall’intimato in sede di opposizione. Il giudicato si forma altresì sulla qualificazione del rapporto di locazione, qualora sussista una stretta correlazione tra la tipologia del contratto e la data di scadenza del rapporto dedotta con l’intimazione e sancita dal giudice con l’ordinanza di convalida.
Marzo 16, 2026